Statuto Sociale del Club del Pastore Siciliano
COSTITUZIONE – SEDE – SCOPO
Art. 1) L’associazione denominata “Club del Pastore Siciliano” (C.P.S.), fondata a Modica l’1 settembre 2014, ha sede in Modica via Giardina n. 9.
Il C.P.S. è associato all’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (E.N.C.I.) del quale osserva lo Statuto, i Regolamenti, le delibere e le determinazioni, assolvendo scrupolosamente gli incarichi che le saranno da esso delegati, sotto l’indirizzo, la vigilanza, il controllo e il potere di sostituzione dell’E.N.C.I.
Il C.P.S. non ha scopo di lucro.
Il C.P.S. ha come scopo il miglioramento genetico delle popolazioni, lo studio, la tutela, la valorizzazione, l’utilizzazione, l’incremento e la diffusione della razza Spino degli Iblei, svolgendo gli incarichi di ricerca e verifica affidati dall’ENCI e fornendo i necessari supporti tecnici alla Commissione Tecnica Centrale prevista dal Disciplinare del Libro Genealogico. A tale fine l’Associazione Club del Pastore Siciliano fornisce periodicamente all’ENCI una relazione sulla situazione della razza unitamente agli obiettivi di selezione che intende perseguire ed ai risultati ottenuti
RAPPORTO CON L’E.N.C.I.
Art. 2) Il C.P.S. presta all’E.N.C.I. piena collaborazione e gli riconosce il potere di indirizzo, di vigilanza, di controllo e di sanzione, in particolare il potere dell’E.N.C.I. di nominare un commissario straordinario o ad acta, nonché di adottare ogni altro provvedimento necessario in ambito associativo, secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale dell’E.N.C.I. nonché dai Regolamenti.
Il Club del Pastore Siciliano presta all’E.N.C.I. piena collaborazione; in particolare il Presidente dell’Associazione ha l’onere: di dare riscontro, di norma entro quindici giorni, alle richieste di informazione e di chiarimenti avanzate dall’E.N.C.I.; di comunicare all’E.N.C.I. le variazioni dell’elenco dei Soci e delle cariche sociali, nonché ogni altra informazione di rilievo circa l’attività associativa, trasmettendo altresì gli atti adottati dall’Associazione in merito alla disciplina e organizzazione delle attività zootecniche al fine di ottenere la ratifica dall’E.N.C.I.
ATTIVITA’ DEL C.P.S.
Art. 3) Per il conseguimento dei propri scopi statutari il Club del Pastore Siciliano:
a) propaganda la divulgazione ed il miglioramento dello Spino degli Iblei ed assiste, nei limiti delle proprie possibilità, i suoi associati in tutte le iniziative che abbiano un interesse generale rivolto al raggiungimento degli scopi anzidetti;
b) organizza manifestazioni, direttamente o in collaborazione con l’E.N.C.I., con le associazioni cinofile da questo riconosciute oppure con altri enti o società specializzate, anch’essi interessati a tali iniziative, richiedendo l’approvazione preventiva ed il riconoscimento dell’ENCI, nel quadro e con la disciplina da questi stabilite.
c) può costituire, se ritenute opportune, delegazioni periferiche allo scopo di una diffusione capillare in territorio nazionale e per la massima valorizzazione della razza tutelata. La loro costituzione ed attuazione sono di competenza del Consiglio Direttivo dell’Associazione.
SOCI
Art. 4) Possono essere soci del Club del Pastore Siciliano tutti i cittadini italiani e stranieri di accertata moralità che abbiano interesse per gli scopi associativi come sopra definiti e la cui domanda di associazione, presentata nei modi previsti dal presente statuto, sia stata accettata dal Consiglio Direttivo.
Art. 5) I soci si dividono in soci ordinari, soci sostenitori e soci esteri. I loro diritti e doveri nei confronti dell’Associazione sono uguali; è diversa solo la misura della loro quota associativa annuale in quanto i soci sostenitori ne verseranno in forma spontanea una maggiore in segno di tangibile appoggio alle iniziative ed all’attività del sodalizio. La quota associativa dei soci esteri è maggiore di quella prevista per i soci ordinari.
Il Consiglio Direttivo potrà nominare soci onorari persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nel perseguimento degli scopi sociali. Ai soci onorari non spetta diritto di voto e non sono tenuti al pagamento della quota sociale.
Non hanno diritto di voto i soci di età inferiore ai 18 anni.
Tutte le categorie di soci hanno diritto a godere dei benefici che l’Associazione stabilirà, nei limiti delle necessità e delle possibilità, senza limiti temporali al fine di garantire la continuità nel rapporto tra l’Associazione ed i propri soci, e con l’uguale possibilità di partecipare alle manifestazioni dalla stessa promosse.
Art. 6) Per far parte del C.P.S. in qualità di socio occorre avanzare domanda scritta e convalidata dalla firma di due soci presentatori che non siano parenti di primo grado fra loro ed indirizzata al Presidente entro la data del 31 ottobre dell’anno per il quale si chiede l’associazione al C.P.S. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e la disciplina relativa nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea.
Su ciascuna domanda decide il Consiglio Direttivo.
Avverso il diniego di adesione è ammesso reclamo entro trenta giorni dalla sua comunicazione, tramite istanza presentata al Presidente del C.P.S. che ha cura di portare la questione all’attenzione della prima Assemblea utile.
Le domande di ammissione a nuovo socio, presentate per l’anno nel corso del quale si svolge l’elezione ordinaria del nuovo Consiglio Direttivo, possono essere istruite e valutate solamente dal Consiglio Direttivo neoeletto.
Art. 7) L’Assemblea generale dei soci stabilisce con propria deliberazione la misura delle quote annuali dovute all’Associazione dai soci.
La quota sociale annualmente versata dai soci a titolo di contributo associativo non è rivalutabile, né rimborsabile, ed è intrasmissibile ai terzi.
Art. 8) L’iscrizione a socio vale per l’annata in corso e lo vincolerà per l’anno successivo qualora il socio non presenti, per lettera raccomandata, un formale atto di dimissioni entro il 31 ottobre.
Art. 9) La qualità di socio si perde:
a) per dimissioni presentate nei modi previsti dall’art. 8;
b) per morosità che potrà essere dichiarata dal Consiglio Direttivo successivamente al primo marzo di ogni anno;
c) per espulsione deliberata dall’Assemblea generale dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.
Chi, per qualsiasi causa, cessa dalla qualità di socio perde ogni diritto relativo, ma non è esonerato dagli impegni assunti.
Art. 10) L’esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso.
ORGANI SOCIALI
Art. 11) Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo composto dai consiglieri eletti dall’Assemblea e da un Consigliere nominato dall’E.N.C.I.;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Probiviri;
e) il Collegio Sindacale o dei Revisori dei conti;
f) il Comitato Tecnico.
ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
Art. 12) L’Assemblea generale è composta dai soci in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso. In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa, ogni socio, sia esso ordinario oppure sostenitore, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta e firmata; ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe. Le deleghe debbono essere depositate, dal socio cui sono state intestate, presso la sede del Club entro le 48 ore precedenti l’ora della prima convocazione, sia per le Assemblee Ordinarie sia per quelle Straordinarie. Le deleghe possono essere trasmesse alla Segreteria anche via fax o via email purché accompagnate dal documento di riconoscimento del delegante. Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe né è consentito che un socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro.
Non è ammesso il voto per posta.
Art. 13) L’Assemblea generale dei soci è presieduta dal Presidente oppure, qualora questi lo richieda, da un socio chiamato dai presenti a presiederla. Essa dovrà, prima che abbia inizio la discussione dell’ordine del giorno, eleggere tra i presenti tre scrutatori, cui spetta di verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai soci ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, il conto dei risultati.
L’Assemblea generale dei soci si pronuncia a maggioranza di voti; in caso di parità, la decisione è nulla per cui si procederà ad altra immediata votazione la quale potrà essere ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.
Art. 14) L’Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno, in una località del territorio nazionale stabilita, di volta in volta, dal Consiglio Direttivo, entro il mese di marzo per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’annata precedente e per l’approvazione del programma di attività per l’annata in corso.
In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data e luogo allorché lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo oppure quando ne sia fatta domanda scritta al Presidente da parte del Collegio sindacale o da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.
La convocazione è annunciata dal Presidente con l’invio degli inviti a ogni socio per posta ordinaria o, qualora il socio abbia dato il proprio assenso a tale proposito, a mezzo email. Gli inviti devono essere spediti almeno quindici giorni prima di quello fissato per la convocazione e in essi devono essere indicate la data, la località e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno da trattare.
L’Assemblea è valida in prima convocazione allorché risulti presente, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei soci. Trascorsa un’ora da quella indicata nell’invito, l’Assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. I soci onorari possono partecipare all’Assemblea e prendere la parola, senza però diritto al voto.
Art. 15) L’Assemblea ha il compito di deliberare:
a) sul programma generale dell’associazione;
b) sulla elezione delle cariche sociali;
c) sul bilancio consuntivo in forma di rendiconto economico-finanziario;
d) sulle modifiche dello statuto;
e) sulla misura della quota associativa per ciascuna delle categorie di soci previste dall’art. 5;
f) su ogni altro argomento iscritto all’ordine del giorno che non sia di esclusiva competenza di altro organo sociale.
Spetta, inoltre, all’Assemblea eleggere i consiglieri, i Probiviri e i sindaci effettivi e supplenti.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 16) Il Consiglio Direttivo è composto da sei consiglieri eletti dalla Assemblea generale fra i soci.
Un Consigliere è nominato dall’E.N.C.I. e rimane in carica, indipendentemente dalla durata del Consiglio Direttivo, fino alla successiva sostituzione da parte dell’E.N.C.I. Il Consigliere così nominato deve annualmente relazionare all’E.N.C.I. circa l’andamento dell’Associazione, nonché fornire tutte le informazioni che gli vengono richieste ai sensi del Regolamento di attuazione dello statuto sociale dell’E.N.C.I.
I membri del Consiglio Direttivo nominati dall’Assemblea durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti. Qualora, durante il triennio, venissero a mancare uno o più consiglieri, questi verranno sostituiti dalla Assemblea nella sua prima riunione. I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito. Se venisse invece a mancare più della metà dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e i membri rimasti in carica procederanno, entro due mesi da questo stato di fatto, alla convocazione dell’Assemblea generale dei soci per le nuove elezioni del Consiglio Direttivo.
Art. 17) Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell’Assemblea generale dei soci; fra l’altro, è responsabile dell’amministrazione sociale, approva e sottopone all’Assemblea i rendiconti morali e finanziari, decide sulle domande di ammissione di nuovi soci, indice e patrocina manifestazioni, sovraintende al lavoro degli uffici e ne assume, nomina e ne licenza il personale, stabilendo le mansioni, le remunerazioni ecc.
Art. 18) Il Consiglio Direttivo provvede, altresì, alla nomina del Presidente e di un Vice Presidente dell’Associazione, di un Segretario e, eventualmente, di un Cassiere. Il Presidente e il Vice Presidente devono essere eletti fra i consiglieri; Segretario e Cassiere possono anche non essere membri del Consiglio Direttivo; non lo saranno mai allorché riceveranno una remunerazione per il loro lavoro.
Provvede anche alla nomina dei componenti del Comitato Tecnico e di tutte le altre commissioni che riterrà di istituire.
Art. 19) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e, straordinariamente, quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri, oppure il Collegio sindacale. Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente almeno sette giorni prima di ciascuna riunione ed almeno tre giorni prima, con qualsiasi mezzo utile, in caso di urgenza.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in assenza, dal Vice Presidente, o qualora anche quest’ultimo mancasse, dal Consigliere più anziano di età.
Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei Consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.
I componenti del Consiglio Direttivo che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.
IL PRESIDENTE
Art. 20) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, sia nei rapporti interni che in quelli esterni; vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea; provvede a quanto si addica alla osservanza delle disposizioni statutarie e alla disciplina sociale.
In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio Direttivo; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all’approvazione di quest’ultimo nella sua prima riunione utile. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. In caso di sue dimissioni spetta al Consiglio Direttivo di disporre la nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione utile.
Può essere nominato dal Consiglio Direttivo un Presidente onorario anche non Consigliere, purché socio. Il Presidente onorario può partecipare alle riunioni di Consiglio Direttivo, ma senza diritto di voto.
PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE
Art. 21) Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili;
b) dalle somme accantonate;
c) da qualsiasi altro bene che ne sia pervenuto a titolo legittimo.
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dalle quote annuali versate dai soci;
b) da eventuali contributi concessi da enti o persone;
c) dalle attività di gestione;
d) da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo.
In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio dell’Associazione deve essere destinato a finalità di utilità generale.
Art. 22) L’esercizio finanziario va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre; delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i Consiglieri in carica sino a quando l’Assemblea generale dei soci, con l’approvazione del bilancio, non si sia assunta direttamente gli impegni relativi.
Gli utili o gli avanzi di gestione, così come i fondi, riserve di ogni specie e il capitale proprio, derivanti dall’esercizio dell’attività statutaria, non potranno essere in alcun modo distribuiti che indirettamente, tra i soci, fatta salva la possibilità di devoluzione o distribuzione degli stessi imposta dalla legge.
COLLEGIO SINDACALE O DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 23) La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata ad un Collegio sindacale composto da tre Sindaci, eletti dall’Assemblea generale, i quali durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti.
L’Assemblea generale dei soci procederà anche alla nomina di un Sindaco supplente. I Sindaci hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, alle quali devono essere invitati.
NORME DISCIPLINARI – COLLEGIO DEI PROBIVIRI.
Art. 24) Qualsiasi socio, anche se riveste cariche in seno all’Associazione, è tenuto a rispettare il presente Statuto, le disposizioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, le regole di deontologia e dell’onore sportivo; il socio è anche tenuto a rispettare lo Statuto del’E.N.C.I., il relativo Regolamento di Attuazione, tutti i Regolamenti dell’E.N.C.I.
Il socio è soggetto alle decisioni dei Probiviri dell’Associazione C.P.S., nonché alle decisioni delle Commissioni Disciplinari dell’E.N.C.I. La giustizia disciplinare di primo grado è amministrata dalla Commissione di disciplina di prima istanza dell’E.N.C.I. nelle ipotesi previste dal Regolamento di attuazione dello Statuto dell’E.N.C.I., nonché dal Collegio dei probiviri del C.P.S. Le decisioni del Collegio dei probiviri del C.P.S. sono appellabili avanti la Commissione di disciplina di seconda istanza dell’E.N.C.I. mediante ricorso scritto, sottoscritto personalmente dall’appellante o dal suo procuratore, da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione, ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto dell’E.N.C.I.
L’Associazione Club del Pastore Siciliano ottempera e dà esecuzione alle decisioni assunte nei confronti dei propri soci dalle Commissioni di disciplina di prima o di seconda istanza dell’E.N.C.I.
Il socio che trasgredisca a tali obblighi o, comunque, con il suo comportamento venga ad arrecare danno morale o materiale all’Associazione è passibile di sanzioni disciplinari che vengono deliberate dal Collegio dei probiviri.
Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri effettivi e da un supplente eletti dall’Assemblea generale fra i soci che non ricoprano già la carica di Consiglieri; essi durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti; almeno uno dei membri sarà competente di materie giuridiche. Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un socio deve essere adottata a maggioranza e con la presenza di tre membri dei Probiviri. Qualora un membro effettivo non potesse assistere alla riunione, sarà sostituito dal membro supplente. In caso di dimissioni di uno dei membri effettivi del Collegio dei Probiviri, questo verrà sostituito dal supplente sino alla prima riunione dell’Assemblea che provvederà ad una nomina definitiva.
Le denunce a carico di un socio devono essere firmate e avanzate per iscritto al Consiglio Direttivo che le inoltra al Collegio dei Probiviri, il quale si pronuncia a sua volta con lodo scritto e motivato dopo avere contestato all’interessato l’addebito rivoltogli, dandogli un termine di almeno quindici giorni per produrre le proprie giustificazioni e dopo aver sentito il Presidente dell’Associazione. In caso di mancanze gravi il Consiglio Direttivo potrà, in via provvisoria, sospendere direttamente il socio dall’esercizio dei diritti sociali in attesa che i Probiviri, ai quali dovrà essere trasmessa subito la denuncia, abbiano a pronunciarsi definitivamente.
Il Consiglio Direttivo procede all’attuazione del lodo emesso dai Probiviri.
I provvedimenti disciplinari che il collegio dei Probiviri può attuare a carico di un socio dell’Associazione sono i seguenti:
* censura;
* sospensione fino ad un massimo di tre anni.
In casi di particolare gravità che comportino l’espulsione del socio, il collegio dei Probiviri avanzerà la proposta motivata di tale provvedimento all’Assemblea generale dei soci, che si pronuncerà in via definitiva.
COMITATO TECNICO E COMMISSIONI
Art. 25) Il Comitato Tecnico è composto da cinque membri ed è così costituito:
a) dal Presidente dell’Associazione o da altro consigliere da esso nominato. Questi è anche Presidente del Comitato.
b) da quattro membri nominati dal Consiglio Direttivo del C.P.S. e scelti tra persone particolarmente competenti nel campo dell’allevamento, della selezione e del cinotecnica in generale.
I membri del Comitato Tecnico, che possono essere riconfermati, decadono quando decade o si dimette il C.D. che li ha nominati.
Qualora venissero a mancare uno o più membri del Comitato Tecnico, spetta al Presidente del C.P.S. richiederne la sostituzione al Consiglio Direttivo.
Il Comitato Tecnico ha il compito di indirizzare il Consiglio Direttivo ed i Soci verso il raggiungimento di quei risultati che rappresentano gli scopi zootecnici dell’Associazione. Tutte le iniziative rivolte al miglioramento della razza Spino degli Iblei in Italia, al controllo degli allevamenti, alla individuazione ed all’impiego dei migliori riproduttori, alla preparazione degli aspiranti Giudici, rientrano nella competenza del Comitato Tecnico il quale, dopo essersi pronunciato al riguardo, sottopone al Consiglio Direttivo le proprie conclusioni ed i propri suggerimenti. Spetta al Consiglio Direttivo pronunciarsi definitivamente sulle proposte del Comitato e, in quanto possibile, attuarle rendendosi anche interprete, presso l’E.N.C.I. e i suoi organi competenti, delle medesime.
Il Comitato Tecnico si riunisce almeno tre volte all’anno su richiesta del Presidente che diramerà gli avvisi di convocazione almeno dieci giorni prima di ciascuna riunione. Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
I componenti del Comitato Tecnico che non interverranno, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.
Art. 26) Il Consiglio Direttivo può nominare Commissioni tecnico-scientifiche che avranno valore consultivo per il Consiglio stesso in ordine a temi prettamente tecnici e scientifici inerenti alla razza. Ogni Commissione è composta da tre o da cinque membri, nominati dal Consiglio Direttivo, che possono anche non essere soci del C.P.S. Almeno un componente di ogni commissione, che sarà anche il Presidente della commissione, deve essere il Presidente dell’associazione o altro consigliere da esso delegato. I membri di ogni commissione, che possono essere riconfermati, decadono quando decade o si dimette il C.D. che li ha nominati.
SCIOGLIMENTO
Art. 27) La stessa Assemblea, sentito il Collegio dei Revisori e gli organi di controllo eventualmente previsti dalla legge e dall’E.N.C.I., dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio sociale, che sarà destinato esclusivamente a favore di associazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, salvo diversa devoluzione imposta dalla legge.
VARIE
Art. 28) Tutte le cariche in seno all’Associazione sono gratuite.
Art. 29) Il presente statuto dopo l’approvazione dell’Assemblea generale dei soci, entra in vigore con effetto immediato. Qualsiasi modifica successiva non potrà essere proposta all’Assemblea se non dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, oppure da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto in Assemblea. In questo ultimo caso la proposta deve essere formulata per iscritto al Presidente e firmata dai proponenti.
Le deliberazioni relative a modifiche statutarie dovranno essere adottate per votazione da una Assemblea generale in cui siano presenti o rappresentati con delega almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. Le modifiche allo statuto dell’Associazione, prima di essere presentate all’Assemblea, devono essere comunicate all’E.N.C.I. per ottenere la necessaria preventiva approvazione ai sensi del Regolamento di attuazione dello statuto dell’Ente stesso.
Art. 30) Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento allo statuto dell’E.N.C.I. e al Regolamento di attuazione del medesimo, nonché alle norme vigenti di legge ed ai principi generali di diritto.